REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA FACOLTA’ TEOLOGICA PUGLIESE

Le Biblioteche della Facoltà Teologica Pugliese mettono a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede ed il prestito, un’organica raccolta di libri e altro materiale d’informazione (periodici, giornali, schedari, ecc.) assicurando un qualificato servizio di consulenza ai lettori.

Apertura e chiusura della Biblioteca

Art. 1 – L’orario di apertura e chiusura della Biblioteca è stabilito da ciascun direttore in base alle esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza.

Art. 2 – La Biblioteca è chiusa al pubblico il Sabato e i giorni festivi, nonché durante una settimana di primavera e nel mese di agosto per i lavori di spolveratura, disinfestazione e di revisione.

Art. 3 – In caso di grave e urgente necessità il Direttore potrà tener chiusa la Biblioteca, avvisando tempestivamente il pubblico.

Art. 4 – Per favorire l’accesso al maggior numero di utenti, il Direttore potrà permettere di volta in volta che la Biblioteca sia aperta anche nelle ore pomeridiane non previste dall’Art. 1, quando lo consentiranno le condizioni di servizio e la disponibilità del personale.

Sala Lettura

Art. 5 – Prima di entrare in Biblioteca il lettore ha l’obbligo di depositare all’ingresso borse, cartelle ed altri oggetti in suo possesso.

Art. 6 – E’ a tutti rigorosamente vietato:
a) fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca che non sia eventualmente destinato a tale uso;
b) entrare o trattenersi nella sala di lettura per fini estranei allo studio;
c) servirsi, insieme a due o più lettori, contemporaneamente della medesima opera;
d) far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell’autore o del tipografo.

Art. 7 – Sono ammessi alla lettura in Biblioteca coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, salvo deroghe autorizzate di volta in volta dal Direttore.

Art. 8 – Le ricerche in catalogo vengono eseguite dai lettori, che possono chiedere l’assistenza del personale della Biblioteca.

Art. 9 – La richiesta di opere in lettura va fatta indicando chiaramente, sulla scheda apposita, autore, titolo, edizione, volume e segnatura dell’opera richiesta nonché il nome, il cognome, la professione e l’indirizzo di chi fa la richiesta. Per ogni opera va fatta una richiesta separata.

Art. 10 – L’accesso ai magazzini librari per la ricerca diretta dei volumi è normalmente vietata. Il Direttore, tuttavia, può permetterlo in casi eccezionali dopo aver adottato le necessarie cautele.

Art. 11 – Le opere di pregio vengono date in lettura solo dopo aver preventivamente accertato l’identità, la serietà d’intenti e la necessità di studio dei richiedenti.

Art. 12 – Normalmente non si concedono in lettura più di quattro volumi alla volta. È vietato, altresì, l’accumulo smodato di testi o riviste nella sezione maneant (se presente) di ciascuna Biblioteca.

Art. 13 – Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.

Art. 14 – Chi trasgredisse la disciplina della Biblioteca o ne turbasse comunque la quiete potrà essere allontanato dalla medesima e non essere più ammesso alla lettura.

Art. 15 – Salva ogni responsabilità civile e penale, chi si rende colpevole di sottrazione di opere o, intenzionalmente, di danneggiamenti nei riguardi della Biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene escluso definitivamente dall’accesso in Biblioteca.

Informazioni bibliografiche

Art. 16 – Le informazioni bibliografiche potranno essere richieste agli impiegati della Biblioteca e da loro concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.

Riproduzioni

Art. 17 – In biblioteca funziona un servizio di fotoriproduzione. Da esso viene escluso il materiale manoscritto, le opere antecedenti al XIX secolo e altro materiale librario che vada soggetto, a giudizio del Direttore, a deterioramento.

Prestito

Art. 18 – Nell’interesse degli studi è consentito il prestito con le esclusioni e le limitazioni di cui agli artt. seguenti.

Art. 19 – È escluso dal prestito:
a) il materiale di particolare pregio storico o artistico;
b) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l’allontanamento dalla sede.

Art. 20 – Sono di regola esclusi dal prestito:
a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in genere le opere di consultazione o di frequente uso;
b) i fascicoli dei volumi in corso di pubblicazione e quello delle pubblicazioni periodiche;
c) le miscellanee legate in volume.
È facoltà del Direttore derogare, in casi eccezionali, a tale norma.

Art. 21 – Sono ammessi di diritto al prestito:
a) le autorità e gli officiali della Facoltà;
b) i professori delle singole sedi della Facoltà;
c) gli alunni della Facoltà, che siano in regola con il pagamento delle tasse annuali e della tassa speciale per l’uso della Biblioteca;
d) i docenti e gli alunni degli Istituti di Scienze Religiose o di altri Istituti aggregati alla Facoltà.

Art. 22 – Le persone non comprese nelle categorie suddette e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono essere ammessi al prestito con il deposito di una congrua somma da determinarsi di volta in volta dal Direttore in misura non inferiore in ogni caso a € 5,00.

Art. 23 – Chi chiede i libri in prestito deve esibire all’impiegato addetto la carta d’identità o altro documento equipollente.

Art. 24 – Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del Direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due volumi per volta.

Art. 25 – Chi detiene libri in prestito è tenuto a dare immediata notizia alla Biblioteca di eventuali cambiamenti di abitazione.

Art. 26 – È vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito: i trasgressori sono esclusi da ulteriori prestiti.

Art. 27 – Il prestito delle opere ha la durata di 30 giorni e può essere rinnovato di mese in mese, se i volumi non risultano richiesti da altri utenti. Il Direttore ha la facoltà di esigere la restituzione immediata delle opere date in prestito, in qualsiasi momento.

Art. 28 – I lettori che dovessero restituire opere ricevute in prestito oltre i limiti dei 30 giorni, sono esclusi da ulteriori prestiti. I danni eventualmente apportati alle opere ricevute in prestito saranno addebitati all’utente col trattenimento del deposito cauzionale. Il servizio di prestito cessa inderogabilmente con la fine dell’anno accademico in corso e tutti sono tenuti alla tempestiva riconsegna dei testi entro la chiusura della Biblioteca al pubblico, pena l’esclusione dai servizi della Facoltà Teologica Pugliese.

Art. 29 – Nel periodo dell’anno in cui sono in corso in Biblioteca le operazioni di revisione è esclusa la possibilità di effettuare prestiti. Nel medesimo periodo si provvederà alla restituzione e alla ricollocazione nel loro posto di tutte le opere comunque date in prestito.

Revisioni

Art. 30 – Il presente Regolamento ha validità quadriennale e può essere rivisto dietro richiesta del Consiglio di Biblioteca e/o del Consiglio di Facoltà.